LEGGI IN MATERIA DI
DEFIBRILLAZIONE

PRECOCE
Legge
3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001
Art. 1.
1. » E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome
disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza
118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilità dell'azienda unita sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di
competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Legge 15 marzo 2004,
n. 69 "Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di
utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 2004
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo della legge 3 aprile 2001, n. 120, E' sostituito dal
seguente:
«1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale
non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nella‘ attività di
rianimazione cardio-polmonare».
NOVITA'
2007:
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1517
Art.
1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.
2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.
Art.
2.
(Corsi di formazione e di addestramento)
1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 2, hanno l’obiettivo di permettere l’utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.
2. Le università, le
organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini
professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel
settore dell’emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione
possono provvedere, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in
collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla
realizzazione dei corsi di cui all’articolo 1, comma 2.
3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati
all’aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le
modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché
per l’accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai
sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza,
economicità e omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art.
3.
(Certificazione di idoneità all’utilizzo
dei DAE)
1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all’utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. Il rinnovo della
certificazione di idoneità all’utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi
dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie
competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il
rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte
teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.
3. Il possesso della certificazione di idoneità all’utilizzo dei DAE è
obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.
Art.
4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori
di BLSD)
1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l’assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all’articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, all’insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.
Art.
5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)
1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:
a)
mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo
forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia
municipale, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché
tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118;

b)
poliambulatori
del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale
convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;
c)
grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
d)
istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza
temporanea e assistenza;
e)
strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture
commerciali e industriali;

f)
luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e
non agonistica, anche a livello dilettantistico;
g)
strutture scolastiche e universitarie;
h)
farmacie.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)
1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell’acquisto, il fornitore o venditore comunica all’azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l’indirizzo dell’acquirente. L’azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.
Art.
7.
(Agevolazioni fiscali per l’acquisto di DAE)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l’acquisto di defibrillatori
semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un importo di 1.000 euro».
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni
di euro per l’anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2008,
l’accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall’anno
2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
8.
(Abrogazione)
1. Il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.
Art.
9.
(Disposizione finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n.
18#LR-ER-2007-18#
PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE
Bollettino Ufficiale n. 112 del 27 luglio 2007
Art. 1 
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo
scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito
denominati 'DAE') in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.
Art. 2 
Finalità
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di
defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di
esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.
Art. 3 
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di
formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4 
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla
realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.
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